Adozione Nazionale

Ultima modifica 16 giugno 2022

 
Descrizione
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome.

Chi può richiederlo
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile.
I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).

Dove Richiederlo
Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.

Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983;
Legge n. 149 del 28/03/2001;
Legge n. 173 del 19 ottobre 2015.
 
 
 

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