Affidamento

Ultima modifica 16 giugno 2022

 
Descrizione
É una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l' istruzione. Su intervento del servizio sociale locale, se i genitori sono d'accordo, oppure con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il minore viene dato in affidamento.

Perchè accade?
  • per decisione dei genitori stessi
  • per intervento del giudice, quando l'allontanamento dalla famiglia risponde all'interesse del minore
Se la famiglia è impossibilitata temporaneamente a prendersi cura del figlio e non si può disporre per misure che consentano al minore di rimanere in famiglia, questo può essere dato in affidamento ad un'altra persona o a un istituto che provveda alla sua cura per la durata dell'impedimento per poi consentirne il reinserimento in famiglia non appena risolto il periodo le difficoltà saranno risolte, si provvederà al più presto al reinserimento del bambino nella sua famiglia d'origine.

Se, invece, la situazione di abbandono si protrae nel tempo o diviene irreversibile, al giudice spetta di pronunziare l'adozione.

Chi può richiederlo
  • una famiglia, possibilmente con altri figli minori
  • una persona sola (non sposata o separata)
  • una comunità di tipo famigliare (formata da due persone che assolvono alla funzione di genitori e da un ristretto numero di minori in affidamento)
Documenti da presentare
  1. Certificato di residenza;
  2. Certificato di stato di famiglia;
  3. Reddito familiare;
  4. Dichiarazione di assenso o consenso congiunto. Il consenso all'affidamento familiare deve essere dichiarato dalla famiglia d'origine e dal bambino da affidare, nel caso abbia superato i 12 anni d'età.
L'ufficio Servizio Sociale provvedere alla raccolta dei seguenti documenti:
  1. relazione sulla situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia, sul nucleo familiare affidatario e sui tempi prevedibili per il rientro del minore nella famiglia d'origine;
  2. atto di consenso, con firma autenticata, di ambedue i genitori o del tutore;
  3. atto d'impegno, con firma autenticata, di ambedue i coniugi affidatari;
  4. scheda completa dei dati anagrafici del minore, della sua famiglia e del nucleo affidatario.
Requisiti
Il requisito fondamentale affinchè venga riconosciuta l'idoneità a chi fa la richiesta per l'affidamento familiare è l'accettazione del bambino con la sua realtà psichica e familiare e la disponibilità ad assicurare il mantenimento, l'istruzione, l'educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino stesso.

Tempi svolgimento Pratica
Tempi non predeterminabili

Validità
L'affido può essere di durata:
  1. breve (da pochi giorni ad 1 anno);
  2. media (da 1 a 2 anni);
  3. lunga (oltre 2 anni);
  4. Il bambino può essere accolto a tempo pieno oppure in momenti particolari della giornata (a pranzo, il pomeriggio, a cena, a dormire..), della settimana (il week end, i giorni feriali...) o dell'anno (per le vacanze, per il periodo scolastico...), queste forme di accoglienza vengono definite affido part - time.
Note
  1. Se non è revocato per esito insoddisfacente, l'affidamento ha termine quando il minore può essere reinserito nella propria famiglia.
  2. La famiglie affidataria deve provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del bambino in collaborazione con i Servizi Sociali e tenendo conto del punto di vista dei genitori. La famiglia affidataria, riceve un contributo per le spese che affronta per quanto riguarda i bisogni del bambino, comprese le spese sanitarie e gli affidatari possono usufruire delle agevolazioni disposte dalle Leggi Nazionali (assegni familiari, astensione dal lavoro per maternità).
Costo
Autocertificazioni Gratuita.

Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983;
Legge n. 149 del 28/03/2001;
Legge n. 173 del 19 ottobre 2015.
 
 
 

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