Matrimonio del Cittadino Straniero

Ultima modifica 16 giugno 2022

 
Descrizione
É il matrimonio contratto tra Cittadini Stranieri. I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.

Chi può richiederlo
Chiunque decida di sposarsi e sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.
É necessario richiedere l'appuntamento per il verbale previsto dal Nuovo Ordinamento di Stato Civile, D.P.R. 396/00.
Chiunque faccia la richiesta deve consegnare il nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d'origine.
Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea la firma dell'ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura.
Se si vuole contrarre il matrimonio in Chiesa bisogna consegnare, inoltre, un modulo rilasciato dalla parrocchia o dal ministro di culto. Al momento del verbale gli sposi dovranno portare dei documenti d'identità validi.

Documenti da presentare
  1. Passaporto valido (permesso di soggiorno per presa visione);
  2. Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio paese d'origine, con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea (sul nulla osta deve esserci una marca da bollo che verrà apposta sul modulo che andrà in pubblicazione).
    Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero;
  3. Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia;
  4. Se straniero residente in Italia, certificato o autocertificazione di residenza in Comune italiano, cittadinanza e stato libero;
  5. Atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.
Casi particolari:
  1. per i rifugiati: il nulla osta rilasciato dall'A.C.N.U.R.;
  2. per i cittadini austriaci: invece del nulla osta, devono presentare il certificato di matrimonio dei genitori di entrambi i due futuri sposi, il certificato di capacità matrimoniali rilasciato in Austria, la copia integrale dell'atto di nascita non anteriore a sei mesi, il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza;
  3. per i cittadini svizzeri invece del nulla osta, devono presentare i certificati di capacità matrimoniali, residenza o domicilio, stato civile o stato libero, cittadinanza, copia integrale dell'atto di nascita. Per i vedovi il certificato di stato civile va sostituito con l'atto di famiglia rilasciato dal Comune svizzero di origine, non occorre traduzione;
  4. per i cittadini statunitensi: invece del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa davanti al Console U.S.A. con firma autenticata in Prefettura e atto notorio reso in Tribunale.
Altre Informazioni
Se i futuri sposi stranieri non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un interprete

Tempi svolgimento Pratica
É indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l'eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.

Norme di riferimento
  1. Codice Civile art. 116
  2. Legge n. 1195 del 13.10.1965
  3. Legge n. 950 del 19.11.1984
  4. Legge n. 218 del 30.5.1995
  5. D.P.R. 3.11.2000 n. 396
 
 

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